Da questo weekend - il 2 agosto 2026 - diventano applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50 dell'AI Act.
E non riguardano solo chi sviluppa sistemi AI: interessano anche molti soggetti che li utilizzano - per esempio per interagire con le persone o per pubblicare contenuti generati o manipolati mediante l'AI.
Ma facciamo un passo indietro e capiamo cosa cambia per le aziende.

Chi deve fare cosa
L'articolo 50 distribuisce gli obblighi su due ruoli diversi, e conviene capire in quale rientri prima di ogni altra verifica.
Se sei provider del sistema, devi progettarlo in modo che, se non è evidente dalle circostanze e dal contesto, chi lo utilizza sia informato che interagisce con un’AI.
E devi garantire che gli output generati o manipolati dall'AI siano marcati in un formato leggibile dalla macchina e rilevabile come artificialmente generato o manipolato, con misure efficaci, interoperabili, robuste e affidabili.
Se sei un deployer, cioè lo usi, gli obblighi sono diversi:

E qui il dettaglio che fa la differenza tra "compliant" e "multato": l'informazione va data al massimo al momento della prima interazione o esposizione. Non dopo. Non "appena possibile".
I due ruoli poi si sommano se sviluppi uno strumento internamente e poi lo usi per pubblicare - quindi niente, doppio giro di checklist.
Cosa fare, in ordine

Due documenti da tenere sul tavolo
Il 10 giugno 2026 è stato pubblicato il Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, con una sezione per i provider e una per i deployer.
Il 20 luglio la Commissione ha pubblicato le linee guida sull'articolo 50, con perimetro soggettivo, eccezioni ed esempi operativi.
Il Codice è volontario, ma Commissione ed AI Board lo hanno valutato adeguato: chi vi aderisce può usarlo come principale strumento per dimostrare la conformità agli obblighi di trasparenza.
Chi non aderisce può dimostrare la conformità con misure alternative equivalenti, ma dovrà essere in grado di provarne l'efficacia - e potrà essere soggetto a richieste istruttorie più approfondite da parte delle autorità.

E poi c’è la proroga del Digital Omnibus
L'Omnibus ha introdotto un termine al 2 dicembre 2026, ma vale soltanto per l'obbligo tecnico di marcatura del paragrafo 2, soltanto per i sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto, e soltanto per i provider.
Tre "soltanto" che meritano di essere letti bene, perché non è una proroga generale, ma ha un perimetro molto stretto.
Restano invece applicabili dal 2 agosto 2026 tutti gli altri obblighi previsti dall'articolo 50 - inclusi quelli relativi ai sistemi che interagiscono con le persone, ai deepfake, ai sistemi di riconoscimento delle emozioni, alla categorizzazione biometrica e ai testi destinati a informare il pubblico su questioni di interesse pubblico.
Le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza dell'art. 50 possono arrivare a 15 milioni di euro o, se superiore, al 3% del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente - con soglie più favorevoli per PMI e startup.
Se non hai ancora fatto la mappatura dei casi d'uso, il momento buono per iniziare era ieri. E ora hai anche un numero preciso, con più zeri di quanti vorresti, per convincere chi in azienda pensa che la "trasparenza" sia accessoria e non un obbligo con scadenza.
Se vuoi saperne di più, abbiamo scritto un articolo approfondito sull'argomento!

Giacomo Ciarlini - CIO - Datapizza
Simone Conversano - AI Transformation Specialist - Datapizza
Loredana Esposito - AI Adoption Architect - Datapizza